INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREE AGRICOLE, ECCO LE NUOVE NORME DELLA REGIONE UMBRIA

ing. Gabriele Di Lorenzo

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(08 / 09 / 2022)

A luglio del 2022 la Regione Umbria, con la pubblicazione del regolamento n. 4/2022 (lo trovi qui) è intervenuta per modificare e integrare il regolamento regionale n. 7 del 2011 con cui si disciplina l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L’intervento regionale è stato innanzitutto dettato dall’esigenza di adeguare il regolamento del 2011 alla normativa più recente attinente la materia ed entrata in vigore sia a livello regionale che italiano ed europeo.

Le modifiche e integrazioni più significative hanno riguardato l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole e in siti produttivi, con l’obiettivo di accompagnare quelle che sono le nuove strategie di politica energetica che la comunità italiana e internazionale sta adottando nell’ambito della cosiddetta transizione ecologica.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA REGIONALE ATTUALE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREE AGRICOLE

Nel testo del 2011 l’articolo 6 indicava che “Nelle aree agricole è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che per la stessa installazione non sia destinato più del dieci per cento della superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente, da calcolare escludendo la superficie boscata”. Tale previsione è stata modificata dal nuovo testo che sostituisce completamente il vecchio.

Innanzitutto, il nuovo regolamento ridefinisce le modalità per individuare la superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole di cui all’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2015. Ed in particolare tale percentuale è pari al:
a) 5% della superficie dell’appezzamento nel caso di moduli collocati a terra che compromettono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale;
b) 20% della superficie dell’appezzamento nel caso che l’impianto sia realizzato secondo la configurazione agrivoltaica, ovvero con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
c) alla totalità della superficie dell’appezzamento nel caso di moduli collocati a terra realizzati dai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, ovvero soggetti che si associano per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile con la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

La norma prevede poi i criteri con cui effettuare il computo delle superfici e stabilisce che:

  • la superficie dell’appezzamento di terreno agricolo in disponibilità del proponente è costituita dall’ammontare delle superfici dei terreni continui, escluse le parti boscate. La continuità tra i terreni ha luogo anche in presenza di interposizione di strade, di infrastrutture lineari o di corsi d’acqua;
  • la superficie destinata all’installazione degli impianti fotovoltaici è costituita da quella perimetrata dalla recinzione dell’impianto medesimo, ricomprendente la proiezione al suolo delle vele fotovoltaiche, le piste e gli spazi ricompresi tra le stesse vele, le fasce comprese tra le vele medesime e la recinzione perimetrale. Nel caso della configurazione agrivoltaica la superficie è costituita dalla proiezione al suolo delle vele fotovoltaiche, dagli spazi ricompresi tra le vele e da una fascia perimetrale di venti metri oltre la proiezione al suolo delle medesime, da calcolare a partire dalla linea congiungente le vele perimetrali.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA REGIONALE ATTUALE PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI SITI PRODUTTIVI

Nel nuovo regolamento viene inserito anche un articolo 6bis che disciplina l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree produttive, esistenti e di nuova previsione, definendo tali aree sulla base dell’articolo 96 del regolamento della Regione Umbria n. 2 del 2015, ovvero “le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive, industriali, artigianali e per servizi e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti per servizi turistici di tipo alberghiero, e gli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Sono comprese anche particolari insediamenti per la produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante, per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale le relative fasce di rispetto”.
Nell’articolo 6bis per tali aree viene individuata una superficie massima utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra pari al:
a) 70% della superficie residua libera delle predette aree, nel caso in cui le strutture esistenti, nella medesima area, siano tutte dotate di coperture fotovoltaiche;
b) 50% della superficie residua libera delle predette aree, nei restanti casi.
Come già per il caso delle aree agricole, tali condizioni non si applicano nel caso di moduli collocati a terra realizzati dai soggetti che si associano per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile con la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

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Regolamento

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