Decreto FER 2

ing. Gabriele Di Lorenzo

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(10 / 09 / 2024)

Il Decreto FER 2, entrato in vigore il 13 agosto 2024, introduce incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili innovative o con costi di generazione elevati, con l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione entro il 2030. Ecco una panoramica dettagliata dei suoi articoli e delle sezioni rilevanti, incluse le formule di calcolo previste.

 

Finalità e Ambito di Applicazione (Art. 1-2)

Il decreto ha l’obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica da impianti innovativi alimentati da fonti rinnovabili o caratterizzati da elevati costi di generazione. Gli impianti che rientrano nell’ambito del decreto includono:

  • Biogas e biomasse (piccola taglia)

Biogas: Impianti che utilizzano gas prodotto dalla fermentazione anaerobica di materiali organici, come rifiuti agricoli o alimentari, per generare elettricità. Sono incentivati gli impianti fino a 300 kW.
Biomasse: Impianti che bruciano materiale organico, come residui agricoli, legno o altri materiali biologici, per produrre energia. Gli incentivi coprono impianti fino a 1000 kW.

  • Solare termodinamico (piccola, media e grande taglia)

Utilizza specchi o lenti per concentrare la luce solare e generare calore, che viene poi convertito in energia elettrica tramite un ciclo termodinamico. Gli incentivi coprono impianti di piccola taglia (fino a 300 kW), media e grande taglia.

  • Geotermico (tradizionale con innovazioni e a emissioni nulle)

Tradizionale con Innovazioni: Utilizza il calore naturale della terra per generare energia elettrica, con miglioramenti tecnologici per ridurre l’impatto ambientale.
A Emissioni Nulle: Impianti geotermici avanzati che non emettono gas serra durante il funzionamento, promuovendo una produzione energetica pulita.

  • Eolico off-shore

Impianti eolici situati in mare aperto, dove i venti sono generalmente più forti e costanti, aumentando l’efficienza di generazione rispetto agli impianti on-shore.

  • Fotovoltaico floating (off-shore e su acque interne):

Off-shore: Pannelli solari installati su piattaforme galleggianti in mare aperto.
Su Acque Interne: Pannelli solari montati su strutture galleggianti in laghi, bacini o altri corpi d’acqua interni.

  • Energia mareomotrice e altre energie marine:

Impianti che sfruttano il movimento delle maree, delle onde, o altre forme di energia cinetica e potenziale presenti nell’ambiente marino per produrre elettricità.

L’Articolo 2 chiarisce le definizioni tecniche utilizzate nel decreto, essenziali per la corretta applicazione:

  • Impianto alimentato da fonti rinnovabili: insieme di opere e apparecchiature per la conversione di energia rinnovabile in energia elettrica.
  • Nuovo impianto: realizzato con componenti nuovi o rigenerati su un sito senza impianti simili negli ultimi cinque anni.
  • Data di entrata in esercizio: primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico.
  • Tariffa di riferimento: tariffa base per le aste competitive.
  • Tariffa spettante: tariffa effettivamente attribuita, calcolata sulla base della riduzione offerta in sede di asta.

Requisiti per l’Accesso agli Incentivi (Art. 3)

Per accedere agli incentivi, gli impianti devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Titolo abilitativo: Possesso delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio dell’impianto.
  • Connessione alla rete: Preventivo di connessione alla rete elettrica approvato.
  • Requisiti ambientali: Conformità ai requisiti minimi ambientali e prestazionali stabiliti (Allegato 2 del decreto).
  • Limiti di potenza: Gli impianti a biogas non devono superare 300 kW, mentre quelli a biomasse devono avere una potenza non superiore a 1000 kW.

Procedure di Accesso agli Incentivi (Art. 4)

Le procedure competitive per l’accesso agli incentivi sono gestite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e si svolgono tra il 2024 e il 2028. Ogni procedura prevede una finestra di 60 giorni per la presentazione delle domande, con la pubblicazione delle graduatorie entro i successivi 90 giorni. Le offerte devono includere una riduzione sulla tariffa di riferimento di almeno il 2%, eccetto per impianti fino a 300 kW.

Procedura Tipologia di Impianto Categoria Potenza (kW) Contingenti Totali Disponibili (MW)
Tipo A Biogas Nuovi impianti P ≤ 300 150
Tipo A Biomasse Nuovi impianti P ≤ 1000 150
Tipo B Solare Termodinamico (Piccola Taglia) Nuovi impianti P ≤ 300 5
Tipo B-1 Solare Termodinamico (Media/Grande Taglia) Nuovi impianti P > 300 75
Tipo C Geotermico Tradizionale con Innovazioni Nuovi impianti Tutte le potenze 100
Tipo C-1 Geotermico a Emissioni Nulle Nuovi impianti Tutte le potenze 60
Tipo D Fotovoltaico Floating su Acque Interne Nuovi impianti Tutte le potenze 50
Tipo E Fotovoltaico Off-shore Floating Nuovi impianti Tutte le potenze 200
Tipo E-1 Eolico Off-shore Nuovi impianti Tutte le potenze 3800
Tipo F Geotermico tradizionale con innovazioni Rifacimento Tutte le potenze 150

Criteri di Selezione e Priorità (Art. 5)

Il GSE forma una graduatoria basata sulla riduzione offerta rispetto alla tariffa di riferimento. In caso di superamento dei contingenti disponibili, vengono applicati criteri di priorità, come:

  • Localizzazione degli impianti in aree identificate come idonee dalla normativa.
  • Data di completamento della domanda: Priorità alle domande completate prima.

Valutazione Accelerata per Grandi Impianti (Art. 6)

Gli impianti con potenza superiore a 10 MW, o quelli delle amministrazioni locali finanziati dal PNRR, possono usufruire di una procedura accelerata di valutazione, che consente di ottenere una qualifica di idoneità entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione definitiva.

Tempi di Realizzazione degli Impianti (Art. 7)

Il decreto stabilisce tempi massimi di realizzazione per ciascuna tipologia di impianto:

  • Eolico Off-shore: 60 mesi
  • Fotovoltaico Floating su Acque Interne: 36 mesi
  • Geotermico a Emissioni Nulle: 60 mesi

I ritardi oltre i termini massimi comportano riduzioni della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo fino a un massimo di 9 mesi. Se il ritardo supera tale limite, gli incentivi possono essere revocati.

Tipologia di Impianto Categorie di Intervento Mesi
Biogas Nuovi impianti 31
Biomasse Nuovi impianti 31
Geotermico Tradizionale con Innovazioni Nuovi impianti 51
Geotermico Tradizionale con Innovazioni Rifacimenti 36
Geotermico a Emissioni Nulle Nuovi impianti 60
Fotovoltaico Floating su Acque Interne Nuovi impianti 36
Eolico Off-shore Nuovi impianti 60
Fotovoltaico Off-shore Floating Nuovi impianti 43
Energia Mareomotrice e Altre Energie Marine Nuovi impianti 36

Modalità di Erogazione degli Incentivi (Art. 8-9)

Articolo 8: I soggetti devono comunicare la data di entrata in esercizio dell’impianto entro 30 giorni dall’avvio. La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto agli incentivi per il periodo non comunicato.

Articolo 9: Gli incentivi sono erogati in due modalità:

  • Impianti fino a 300 kW: Ricevono una tariffa onnicomprensiva attraverso il ritiro e la vendita dell’energia da parte del GSE.
  • Impianti superiori a 300 kW: L’energia prodotta resta a disposizione del produttore, con calcolo degli incentivi basato sulla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato.

La potenza disponibile nelle procedure d'asta è calcolata come:

\[ P_{\text{UE}} = P_{\text{TOT asta}} \times \frac{E_{\text{imp SM1}} \times \text{FER}\%_{\text{SM1}} + E_{\text{imp SM2}} \times \text{FER}\%_{\text{SM2}} + \ldots + E_{\text{imp SMn}} \times \text{FER}\%_{\text{SMn}}}{E_{\text{tot consumata ITA}}} \]

Dove:

  • \( P_{\text{TOT asta}} \): Potenza totale messa all'asta.
  • \( E_{\text{imp SMn}} \): Energia totale importata dallo Stato membro \( n \).
  • \( \text{FER}\%_{\text{SMn}} \): Percentuale di energia rinnovabile nel mix energetico dello Stato membro \( n \).
  • \( E_{\text{tot consumata ITA}} \): Totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

Regole Operative e Cumulabilità degli Incentivi (Art. 10-12)

Articolo 10: Stabilisce che il Ministero, su proposta del GSE, deve definire le regole operative per l’accesso agli incentivi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Queste regole includono i modelli per le domande, il calendario delle procedure, i criteri di verifica e i contratti-tipo.

Articolo 12: Gli incentivi del decreto sono cumulabili con altri meccanismi di aiuto compatibili con le norme UE sugli aiuti di Stato, a condizione che il totale degli aiuti non superi il 100% del costo ammissibile dell’investimento.

DOCUMENTI UTILI:

Decreto FER 2

LINK UTILI:

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